Il terzo responsabile dell’impianto termico

La documentazione dell’impianto termico per aziende e condomini.

Il proprietario o l’amministratore sono i responsabili dell’impianto termico di potenza superiore a 35 KW e hanno la facoltà di delegare la responsabilità per l’esercizio e manutenzione ad una terza parte che assume il ruolo di terzo responsabile.

Chi assume il ruolo di terzo responsabile deve essere in possesso dei requisiti rientranti nella legge 37/08 se l’impianto ha potenza inferiore a 350 Kw, ed essere anche in possesso di un sistema di qualità certificato per gli impianti di potenza superiore.

Per gli impianti di potenza superiore ai 232 Kw è anche previsto che il conduttore, colui che avvia, spegne e controlla l’impianto abbia un patentino di abilitazione.

Secondo quanto previsto dall’attuale regolamento regionale sulle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, tutti gli impianti devono essere dotati della seguente documentazione:

  • a) libretto di impianto conforme al modello adottato con D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii.

deve essere presente per tutti gli impianti di climatizzazione, le caldaie, le pompe di calore, i condizionatori ecc.; è unico ma composto da più schede che vanno compilate in relazione al tipo di impianto.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici.

Sul libretto d’impianto andranno poi riportate a cura del responsabile dell’impianto tutte le operazioni di manutenzione e la sostituzione di eventuali componenti.
Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura” previsto dal DPR 43/2012.

  • b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla azienda installatrice o dal manutentore. Deve contenere le istruzioni tecniche specificando chiaramente quali sono le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonché con quale frequenza le stesse devono essere effettuate
  • c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori, climatizzatori, refrigeratori e apparecchiature dell’impianto forniti direttamente dai produttori;
  • d) CPI certificato prevenzione incendi è un documento che attesta e certifica la presenza dei requisiti di sicurezza antincendio di un impianto termico. A rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi è il Ministero degli Interni, in collaborazione con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per impianti di potenza compresa tra 35 e 116 Kw è necessario rispettare quanto previsto dal D.M 12/04/96 per impianti di potenza compresa tra i 116 e i 350 Kw è necessario presentare una SCIA al comando provinciale dei Vigili del Fuoco e per impianti di potenza superiore ai 350 Kw c’è l’obbligo di presentare un progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco e attendere l’approvazione dello stesso.

L’eventuale SCIA o il Progetto vanno redatti e presentati da un professionista termotecnico iscritto ad un albo professionale.

  • e) libretto matricolare e pratica INAIL ex ISPELS. È un documento che attesta la rispondenza degli impianti al titolo II del D.M. del 01/12/1975 La pratica di denuncia dell’impianto deve essere preparata dall’ installatore sul progetto di un professionista termotecnico e deve attenersi al formato e ai contenuti previsti dalla Circolare INAIL 28-02-2011. Deve essere a corredo degli impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, di potenza termica superiore a 35 Kw. Una volta presentata la pratica, l’INAIL la esamina e dopo aver rilasciato parere favorevole consegna all’utente il Libretto Matricolare.
  • f) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 è il documento che rilascia l’impresa abilitata dopo avere installato o modificato l’impianto o parte di esso. Ad esempio sono soggetto a dichiarazione di conformità l’impianto di riscaldamento, le canne fumarie, gli impianti del gas, gli impianti elettrici ecc.
  • g) rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio per i generatori di calore ALLEGATO 3A.
  • h) targa dell’impianto rilasciata dal Catasto Termico Regionale e apposta dal manutentore. Sono cinque adesivi, uno va incollata sul generatore di calore o sul refrigeratore, uno sul libretto di impianto, uno sul rapporto di controllo e due sono da tenere di scorta in caso ad esempio venga sostituito il generatore.
  • i) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 284 e del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. conforme al modello adottato con D.D.U.O. 11785/2015.

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